Concorso Scuola 2025. Concorso Scuola PNRR2 procedura straordinaria scuola. Autunno 2024 secondo concorso TER
Concorso scuola procedura Ordinario INFANZIA e PRIMARIA prossimo bando Autunno 2024 ci siamo! Tre volte posti messi a bando passeranno la fase prova scritta, ci sarà poi graduatoria di merito GM. A differenza del precedente concorso PNRR, per PNRR2 il superamento della prova scritta darà abilitazione e prima fascia (senza dover comprare crediti e cfu). PNRR nuova banca dati .
Requisiti Concorso Scuola PNRR2 2025 o i 24 cfu, o per chi non ha i 24 cfu, i 30 cfu o con obbligo poi di conseguirli chi è iscritto ai 60 cfu! PNRR2 si vola in cattedra e per sempre! Requisiti concorso docente 2025 pnrr2: 24, 30 o 60 cfu anche in via di acquisizione.
Concorso scuola subito 20.575 posti per la scuola di I e II grado (posto comune e di sostegno) e 9.641 posti per la scuola Infanzia e primaria (comune e sostegno). Chiesti altri 14mila posti. Si attende autorizzazione per altri posti. Entro poche settimane il bando in Gazzetta Ufficiale e sul portale inpa.gov.it
I posti sono stati incrementati di altre 10.045 unità. Concorso scuola 2023, entro fine anno bando per 44mila unità. Il concorso prevede l’ampliamento delle unità disponibili, da 30.216 a 44.654. Nuovo Bando Concorsi Scuola Concorso Docenti e Straordinario 2025. PNRR2 Date pubblicazione, materie e cosa studiare. Ordinario Infanzia e Primaria TER 2025
Pubblicati anche i decreti con i programmi con Allegato A posto comune ed Allegato A.2 per il concorso Sostegno. Due diverse prove scritte.
QUI Gruppo Fb ufficiale CLICCA ED ACCEDI A MATERIALE ESCLUSIVO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 concernente la procedura concorsuale relativa alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Pubblicati anche i programmi per ciascuna classe di concorso che sarà bandita e la tabella di valutazione titoli. Chiesta anche a società come Origine Concorsi Scuola, Formez, Selexi di presentare la loro banda dati e quiz. Vedi annuncio di Origine Concorsi Scuola qui
Bando Concorso Straordinario TER 2024. Date pubblicazione, materie e cosa studiare. In attesa del bando previsto entro Novembre, è chiaro il dato di fatto che il Ministero non preparerà né metterà a disposizione nessuna banca dati ufficiale. I candidati dovranno prepararsi sugli argomenti del decreto 75, facendo attenzione a tutte le novità ed innovazioni normative. Due bandi in uscita, uno riservato a chi ha i 24 cfu. Altro a chi prenderà i 30 cfu. Ritardi di attuazione della riforma. Previsto ad ora solo quello per chi ha i 24 cfu con prova scritta super-selettiva. Concorso Scuola Straordinario TER 2024.
Concorso Straordinario TER prove nel periodo di chiusura delle scuola festività Natalizie (fonte Origineconcorsi.it) . Origine Concorsi Scuola annuncia anche cambiamenti nei programmi di concorso. VEDI ALLEGATO A BANDO con normativa.
Per vedere una prima analisi delle classi di concorso si rimanda a QUI!
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. (23G00090) (GU n.144 del 22-6-2023) Vigente al: 23-6-2023
QUI GRUPPO UFFICIALE DI RIFERIMENTO
Art. 20
Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR
1. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con piu’ quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto
almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) e’ abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu’ università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici
di ricerca nonche’ al Formez PA» e il secondo periodo e’ abrogato;
c) il comma 10-ter e’ abrogato.
QUI Gruppo Fb ufficiale CLICCA ED ACCEDI A MATERIALE ESCLUSIVO
c) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita’ di cui all’articolo 2-bis, comma 5, puo’ essere sostenuta per non piu’ di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
d) all’articolo 18-bis:
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del»; 1.3 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita’ di cui all’articolo 2-bis, comma 5, puo’ essere sostenuta per non piu’ di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attivita’ di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4.»;
e) all’articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all’anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per vedere una prima analisi delle classi di concorso si rimanda a QUI!